ADV · Top header fisso728×90 / 320×50

Friuli Oggi - Il quotidiano del Friuli Venezia Giulia. Notizie da Udine, Pordenone e Gorizia

ADV · Header ADV menu728×90
ADV · Billboard header970×250 / 300×250
Cronaca

Aggiornamento preposti, cosa cambia con l’Accordo Stato-Regioni 2025: scadenze e obblighi per le aziende

ADV · Sotto il titolo articolo728×90 / 300×250
ADV · Prima del contenuto728×90 / 300×250

Il 19 maggio 2026 è scaduto il termine transitorio previsto per l’aggiornamento formativo dei preposti che avevano frequentato l’ultimo corso prima del 19 maggio 2023. Una scadenza che ha richiesto alle aziende di ricostruire la situazione formativa del personale incaricato della vigilanza sulle attività lavorative, verificando date, attestati e percorsi già completati.

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, insieme alle modifiche apportate all’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, ha introdotto un sistema di aggiornamento biennale che sostituisce la precedente periodicità quinquennale. Il passaggio ha sollevato diversi dubbi interpretativi, soprattutto riguardo ai preposti formati prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

A chiarire alcuni dei punti più discussi sono intervenute le FAQ pubblicate dal Ministero del Lavoro nel marzo 2026, elaborate nell’ambito del confronto istituzionale con INAIL, Ispettorato Nazionale del Lavoro e Regioni.

Dall’aggiornamento quinquennale a quello biennale

La modifica della periodicità trova origine nella legge 215/2021, che ha introdotto il comma 7-ter nell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008. La disposizione prevede che la formazione dei preposti venga ripetuta con cadenza almeno biennale e ogniqualvolta l’evoluzione dei rischi o l’insorgenza di nuovi rischi lo richiedano.

L’applicazione delle nuove disposizioni è stata tuttavia oggetto di incertezze fino all’approvazione del successivo Accordo Stato-Regioni.

Con l’interpello n. 6 del 24 ottobre 2024, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro aveva infatti chiarito che le novità introdotte dalla legge 215/2021 erano subordinate all’adozione del nuovo Accordo. Il riferimento operativo rimaneva quindi quello stabilito dalla precedente disciplina.

Il nuovo Accordo, repertorio 59/CSR, è stato approvato il 17 aprile 2025. Il Ministero del Lavoro ha successivamente precisato che la sua entrata in vigore risale al 19 maggio 2025, data della pubblicazione sul portale istituzionale, precedente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 24 maggio.

La distinzione tra queste date ha conseguenze concrete: il 19 maggio 2025 costituisce il riferimento indicato dalle FAQ ministeriali per calcolare le scadenze transitorie.

La durata minima dell’aggiornamento preposto rimane fissata in sei ore, mentre il percorso di formazione iniziale previsto dal nuovo Accordo comprende dodici ore, aggiuntive rispetto alla formazione dei lavoratori.

ADV · In content (ogni 2 paragrafi)336×280

Le scadenze per i preposti già formati prima del 2025

Il problema più delicato riguarda il riconoscimento della formazione precedente. Un preposto che aveva completato il proprio percorso nel 2020, ad esempio, doveva ripetere integralmente il corso iniziale oppure frequentare soltanto l’aggiornamento?

La risposta è contenuta nella disciplina transitoria e nei successivi chiarimenti ministeriali.

L’Accordo del 2025 riconosce integralmente i crediti formativi acquisiti attraverso percorsi svolti secondo l’Accordo del 2011. La formazione pregressa resta dunque riconosciuta, fermo restando l’obbligo di aggiornamento.

Il quesito n. 37 delle FAQ ministeriali distingue due situazioni.

Per i preposti che, al 19 maggio 2025, avevano frequentato la formazione iniziale o l’ultimo aggiornamento da più di due anni, era previsto un termine di dodici mesi per completare l’aggiornamento. La scadenza risultante era il 19 maggio 2026.

Rientravano in questa situazione, ad esempio, i lavoratori che avevano frequentato l’ultimo corso nel 2019, nel 2021 oppure nei primi mesi del 2023, anteriormente al periodo biennale considerato.

Per i preposti formati da meno di due anni rispetto all’entrata in vigore dell’Accordo, invece, il Ministero ha chiarito che la nuova periodicità biennale si calcola a partire dal 19 maggio 2025. Ne deriva, per questa categoria, una scadenza al 19 maggio 2027.

Si tratta di un chiarimento significativo perché evita di applicare retroattivamente la biennalità alla data del precedente attestato, senza però concedere una proroga indistinta a tutti i preposti.

L’azienda deve pertanto verificare quando sia stato effettivamente completato l’ultimo percorso riconosciuto e individuare la scadenza applicabile. Per gli aggiornamenti successivi, la programmazione dovrà rispettare la periodicità biennale, tenendo conto anche di eventuali esigenze formative anticipate derivanti da nuovi rischi.

Cosa succede quando l’aggiornamento non viene effettuato nei termini

La scadenza del periodo transitorio non comporta automaticamente l’annullamento della formazione iniziale regolarmente acquisita. Tuttavia, un preposto che non abbia effettuato l’aggiornamento dovuto presenta una posizione formativa da regolarizzare.

La distinzione è rilevante per le imprese. Il riconoscimento del credito formativo precedente non equivale infatti a un’esenzione dagli aggiornamenti successivi.

L’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di assicurare una formazione adeguata e specifica ai preposti. Un ritardo nella programmazione dei corsi può quindi determinare una violazione degli obblighi formativi, con le conseguenze previste dalla normativa sulla salute e sicurezza.

Non basta, inoltre, controllare che l’attestato sia formalmente presente nel fascicolo personale. Occorre verificarne la tipologia, la data, la durata e la corrispondenza al percorso richiesto.

Un attestato relativo alla formazione generale dei lavoratori, ad esempio, non sostituisce il corso destinato ai preposti. Allo stesso modo, un aggiornamento riferito a un’altra funzione aziendale non può essere considerato automaticamente equivalente.

ADV · In content (ogni 2 paragrafi)336×280

Il corso di sei ore e le modalità formative ammesse

L’aggiornamento biennale deve consentire ai preposti di mantenere conoscenze adeguate rispetto alle disposizioni normative, ai rischi presenti nell’organizzazione e alle procedure di prevenzione.

La durata minima stabilita è di sei ore. I contenuti comprendono gli aggiornamenti giuridico-normativi, gli aspetti tecnici relativi ai rischi, l’organizzazione della sicurezza e le competenze necessarie per esercitare efficacemente le funzioni di controllo.

Un elemento che richiede particolare attenzione riguarda le modalità di erogazione.

Con il quesito n. 38, il Ministero del Lavoro ha confermato che l’e-learning asincrono non è consentito per la formazione e l’aggiornamento dei preposti, neppure richiamando il periodo transitorio. Sono ammesse la presenza fisica e la videoconferenza sincrona, equiparata alla presenza per la formazione teorica.

Questo significa che un corso accessibile liberamente attraverso lezioni registrate non soddisfa le modalità previste per tale aggiornamento.

La distinzione tra lezioni registrate e formazione in diretta si riflette anche nell’organizzazione dei corsi. Progetto81, ad esempio, propone un corso aggiornamento preposto di sei ore in videoconferenza sincrona tramite Microsoft Teams, con un programma dedicato agli aspetti normativi, ai rischi professionali e alle procedure di prevenzione.

Il programma comprende inoltre la gestione delle emergenze e la comunicazione. Sono previsti una verifica finale mediante test a risposta multipla e il rilascio dell’attestato dopo il completamento del percorso.

Questa modalità consente alle aziende di organizzare l’aggiornamento senza ricorrere necessariamente a un’aula fisica, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla disciplina vigente.

Attestati, verifiche e responsabilità nella gestione delle scadenze

La nuova periodicità rende particolarmente importante la conservazione ordinata della documentazione formativa.

Per ogni preposto, l’impresa dovrebbe poter ricostruire la data della formazione iniziale, gli aggiornamenti successivi, il soggetto formatore e la relativa documentazione.

Gli attestati rilasciati secondo il nuovo Accordo devono contenere informazioni identificative del partecipante, tipologia e durata del corso, riferimenti normativi, modalità di erogazione, data e firma del soggetto competente.

La documentazione costituisce uno strumento essenziale anche in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza.

L’Accordo prevede inoltre specifici obblighi di conservazione del fascicolo del corso, posto a carico del soggetto formatore per almeno dieci anni. L’impresa deve comunque poter dimostrare l’assolvimento dei propri obblighi attraverso attestati e registrazioni attendibili.

Un ulteriore elemento riguarda la formazione necessaria quando cambiano i rischi aziendali. La scadenza biennale rappresenta il limite temporale ordinario, ma non impedisce che nuove condizioni operative richiedano un intervento formativo anticipato.

L’introduzione di attrezzature, la modifica delle lavorazioni o la comparsa di rischi precedentemente non presenti possono rendere necessario aggiornare le competenze prima della naturale scadenza.

ADV · In content (ogni 2 paragrafi)336×280

Nella gestione aziendale, il corso aggiornamento preposto deve quindi essere programmato considerando sia la data dell’ultimo percorso riconosciuto sia le eventuali modifiche intervenute nelle attività sottoposte alla vigilanza del lavoratore.

Un registro formativo aggiornato, collegato agli incarichi effettivamente svolti e alle variazioni organizzative, permette di individuare tempestivamente le posizioni scadute e quelle per cui è necessario anticipare la formazione.

ADV · Fine articolo336×280
ADV · Paywall fine articolobox paywall (after .entry-tags)
ADV · After content (engagement)box canali Telegram/WhatsApp/Google News
Anteprima stile Attuale Tema unico Editoriale Portale Magazine